Dotazioni di sicurezza obbligatorie
A proposito delle dotazioni obbligatorie è bene ricordare che oggi il parametro di riferimento non è più costituito dall’abilitazione alla navigazione annotata sulla licenza di navigazione assegnata all’unità dall’ente tecnico o dall’Autorità marittima, bensì dalla distanza ove la navigazione è effettivamente svolta. Perciò è obbligatorio avere a bordo determinate dotazioni di sicurezza a seconda della distanza a cui si naviga dalla costa: entro i 300 metri non sono necessarie alcune dotazioni, sia che si utilizzi un pattino che un’imbarcazione fino a 24 metri o una nave da diporto. Ma se si naviga nei fiumi o nei torrenti, data la loro pericolosità, sono richieste le cinture di salvataggio per ogni persona a bordo ed un salvagente con cima.Nel caso in cui si navighi, entro le 6 miglia con una barca abilitata senza limiti non è più necessario avere a bordo ne il radiotelefono ne le altre dotazioni che un tempo erano previste per le unità abilitate senza limiti. Quando si naviga con una barca aperta o con un gommone abilitato alla navigazione fino a 6 o 12 miglia, se non ci si allontana più di 300 metri dalla costa non occorre alcuna dotazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allo scopo di aiutarvi a comprendere quali sono, ad oggi, le dotazioni obbligatorie sui mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo di imbarcazioni e di natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva proponiamo di seguito una tabella riassuntiva: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE DOTAZIONI
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Note:
b) Secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 28 maggio 1988 c) Nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce bianca d) Per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile) e) I natanti indipendentemente dalla categoria del motore, devono vere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lettera A) della tabella annessa al D.M 232/1994 |