La normativa che regola l’uso di zattere di salvataggio
La zattera autogonfiabile è un mezzo di salvataggio collettivo e fa parte delle dotazioni di sicurezza obbligatorie da tenere a bordo, quando si naviga oltre le 12 miglia dalla costa. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo del 2009 è stata introdotta, poi, una nuova zattera di salvataggio “costiera”, che sostituisce l’atollo, per le unità che navigano dalle 6 alle 12 miglia dalla costa. Di seguito, indichiamo per ognuno dei due modelli le caratteristiche principali
Zattera di salvataggio (oltre le 12 miglia)
• Dal 18 gennaio 2003 è in vendita solo il nuovo tipo di zattera di salvataggio per navigare oltre le 12 miglia i cui standard sono definiti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto del 12/8/2002 n. 219. Il vecchio tipo di zattera di salvataggio (quella conforme al DM 2-12-1977) si può continuare a utilizzare purché abbia superato una verifica speciale presso il produttore. La verifica si può fare effettuare in qualsiasi momento. La legge consente di utilizzare anche zattere “di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall’Amministrazione di uno Stato membro dell’Unione europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo”. Una possibilità, quest’ultima, difficilmente realizzabile perché la legge italiana prevede per questi prodotti un elevato livello di sicurezza difficilmente riscontrabile in altri Paesi.
• Le nuove zattere di salvataggio devono essere conformi agli standard internazionali Iso 9650 e riportare gli estremi del decreto ministeriale (DM 12/8/2002, n. 219). Devono avere in dotazione un “manuale del proprietario” e un “libretto d’uso” contenenti tra l’altro informazioni per il trasporto e lo stivaggio dell’apparecchio, le istruzioni per il suo corretto impiego e consigli per la sopravvivenza a bordo.
• Per tutte le zattere (vecchie e nuove) la revisione deve avvenire ogni due anni. Ogni sei anni è prevista una visita “speciale”, più completa, alla zattera e ogni cinque anni una prova idraulica della bombola di gonfiaggio. Quest’ultimo test può anche essere abbinato a una visita di revisione. I controlli vanno eseguiti presso le stazioni autorizzate dal fabbricante e vi può assistere il proprietario o un suo rappresentante.
Zattera di salvataggio “costiera”
La zattera di salvataggio “costiera” è stata introdotta, con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo del 2009, come mezzo di salvataggio collettivo al posto dell’atollo. Deve essere utilizzata quindi dalle unità da diporto che non dispongono della zattera standard, durante le navigazioni dalle 6 alle 12 miglia dalla costa. Naturalmente, può essere sostituita dalla zattera “standard” (vedi sopra) che possiede caratteristiche superiori.
• La zattera “costiera” è tecnicamente uguale a quelle “standard”, però è aperta (quindi prive di tendalino), con il fondo non isolato contro il freddo e priva di luci. Tutte le caratteristiche, tra le quali il marchio di conformità, il modello, il numero delle persone per le quali è abilitata, il nome del fabbricante, le istruzioni per la messa a mare e la data entro la quale deve essere revisionata, devono essere riportate esternamente su una etichetta adesiva resistente all’acqua. Deve esserci anche la scritta “zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa”.
• La zattera costiera deve effettuare un primo controllo dopo 36 mesi e i successivi ogni due anni.
Atollo
L’atollo (apparecchio galleggiante) non è più valido come dotazione di sicurezza.